Art. 10.
(Cimiteri per animali di affezione).

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come da ultimo sostituto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Cimiteri per animali di affezione). - 1. I cimiteri per animali di affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile.
      2. I siti cimiteriali per animali di affezione sono localizzati in una zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
      3. Il trasporto delle spoglie di animali di affezione è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
      4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali di affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi

 

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sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, in attesa dell'emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia».